Come noto, l’art. 1, comma 1, lett. aa) DPCM del 26.04.2020 ha sancito la possibilità, dal 4 fino al 17maggio p.v. di effettuare, oltre alla consegna a domicilio (delivery) anche la vendita per asporto (take away) per tutti i servizi di ristorazione, vale a dire, quelli ricompresi nei Codici Ateco 56 (tra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, caffetterie ecc.).

Facendo seguito alle numerose richieste di chiarimenti, si trasmette in allegato un prontuario riportante alcune informazioni in ordine alla predisposizione in sicurezza del servizio ma, prioritariamente, merita ricordare che il delivery, come il take away, sono qualificabili come servizi accessori alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, per i quali non è previsto un autonomo titolo abilitativo o SCIA né dalla normativa nazionale né, generalmente, dalle singole leggi regionali (specificatamente sul delivery vi è stata conferma anche tramite le FAQ del Governo).

Tra l’altro, dal punto di vista della notifica sanitaria ex art. 6 del Regolamento EU n. 852/2004, non sono richiesti specifici ulteriori adempimenti, essendo ricompreso tale servizio nell’attività di ristorazione già abilitata. E’, quindi, nell’interesse dei nostri associati scongiurare che, per la realizzazione di tali servizi, possano essere imposti a livello locale adempimenti ulteriori a quelli ordinariamente collegati all’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

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MISURE PER I LOCALI IN CUI AVVIENE IL TAKE AWAY

CARTELLONISTICA