L’Istituto chiarisce sul suo sito che il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa. L’infortunio sul lavoro per Covid-19 non è quindi collegato tout court alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro, vista anche “la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità”.

L’infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato tout court alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro. Lo scrive l’Inail sul suo sito rispondendo alle legittime preoccupazioni di Confcommercio, che nei giorni scorsi – attraverso il direttore regionale toscano Franco Marinoni – aveva invocato lo scudo penale per gli imprenditori sottolineando l’assurdità di quanto previsto dall’articolo 42 del Decreto Cura Italia, che praticamente li rendeva imputabili della colpa di un eventuale contagio da Covid -19 del dipendente, anche se avevano pienamente rispettato le vigenti prescrizioni in materia di sicurezza.

L’Inail precisa che “dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro. Sono diversi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del dirittCovid -19, l’Inail o alle prestazioni assicurative Inail”.

“Pertanto – prosegue l’Inail – il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del pubblico ministero. E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso”.

“Al riguardo, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro”.