L’INPS, con una notizia pubblicata sul proprio sito, fornisce una sintesi di alcune delle principali novità in materia di Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario FIS contenute nel Decreto “Rilancio”, che saranno ulteriormente dettagliate con specifiche circolari dell’Istituto in corso di adozione.

  • Ulteriore periodo di 5 settimane: la tranche aggiuntiva di 5 settimane è subordinata all’effettivo completamento della fruizione delle prime nove settimane di integrazione salariale.  I  datori  di  lavoro  possono  accedere  al   trattamento  di  integrazione  salariale – sia residuale che complessivo, fino a un massimo di quattordici settimane – attraverso l’invio anche di un’unica domanda.
  • Periodo “fruito”: verrà previsto un flusso di comunicazioni che consente alle aziende di allegare files con valenza autocertificativa, sia in caso di richiesta di pagamento diretto che nelle ipotesi di anticipazione della prestazione, per comunicare il periodo fruito.
  • Termini di trasmissione delle domande: l’invio delle istanze da parte dei datori che hanno già presentato domanda di CIGO o assegno ordinario per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che iniziano all’interno tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, e che debbano trasmettere una nuova domanda per completare la fruizione delle 9 settimane o per richiedere ulteriori settimane, deve essere effettuato entro il 30 giugno 2020.

Qualora la domanda sia presentata dopo il termine, il trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

  • Assegni al nucleo familiare: il riconoscimento dell’ANF troverà attuazione con riferimento agli assegni ordinari concessi dai Fondi di solidarietà bilaterali ex art. 26 del D.Lgs. 148/15 e dal FIS, a seguito della sospensione o riduzione dell’attività, per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.
  • Pagamento diretto CIGO, FIS, CIGD: i datori di lavoro che hanno richiesto sospensioni nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, con richiesta di pagamento diretto da parte dell’INPS, e siano state già autorizzate, devono comunicare i dati necessari con il modello SR41 entro l’8 giugno 2020 relativamente alle mensilità di marzo e di aprile.
  • CIGD: per l’ulteriore periodo di 5 + 4 settimane di CIGD, i datori di lavoro dovranno chiedere l’autorizzazione direttamente all’INPS a decorrere dal 18 giugno 2020. Rimane la competenza dei rispettivi Fondi di solidarietà territoriale per la deroga afferente alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Ogni elemento di ulteriore approfondimento e chiarimento è disponibile nella notizia pubblicata sul sito INPS, di cui si riporta il relativo link:

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53780