Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2019: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità – Circolare dell’Agenzia delle Entrate dell’8 luglio 2020, n. 19/E.
Con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate dell’8 luglio 2020, n. 19/E – che si allega per opportuna conoscenza – è stata fornita, come di consueto dal 2017, una guida per la predisposizione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2019. La guida è stata predisposta tenendo conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2019 e al contempo, lasciando inalterato l’impianto generale dei precedenti anni per consentirne una più agevole consultazione.
In particolare, col documento di prassi in questione, vengono illustrate le disposizioni riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione, da parte di questi ultimi, per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.
La guida, infine, indica i documenti di prassi attuali e fornisce nuovi chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative sopraggiunte, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o dai Caf e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.
Di seguito, un’analisi delle principali linee guida trattate.
Visto di conformità
La Circolare, innanzitutto, esamina la disciplina riguardante il rilascio del visto di conformità, evidenziando come, a seguito delle innovazioni introdotte al D.Lgs. n. 175 del 2014 dall’articolo 7-bis del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, in caso di visto di conformità infedele su una dichiarazione modello 730, il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo il CAF, sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
Tale misura, destinata a sanzionare gli errori commessi dai CAF e dai professionisti si applica all’assistenza fiscale prestata a partire dall’assistenza fiscale offerta nel 2019. Viene, dunque, maggiormente tutelato il legittimo affidamento dei contribuenti che si rivolgono ai CAF o ai professionisti abilitati per la presentazione della dichiarazione dei redditi con il modello 730.
A tale riguardo, vengono forniti chiarimenti in relazione ai redditi e alle ritenute certificati dai sostituti d’imposta e indicati in dichiarazione, ai fini dell’apposizione del visto di conformità, sottolineando la necessità dei controlli in merito all’importo dei redditi indicati nella dichiarazione che deve corrispondere a quello esposto nelle certificazioni Unica (CU).
La Circolare si sofferma, principalmente, sulle responsabilità del CAF o del professionista abilitato e sui controlli che questi sono tenuti ad effettuare sulla documentazione presentata dal contribuente.
Col documento di prassi in esame, inoltre, vengono illustrate le disposizioni in merito alla dichiarazione rettificata, nel caso vengano riscontrati errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione stessa.
In riferimento all’acquisizione e conservazione del modello 730 e dei relativi documenti, viene evidenziato che essi possono essere sottoscritti elettronicamente dal contribuente e devono essere conservati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
La circolare esamina poi, i redditi e le ritenute certificati dai sostituti d’imposta e indicati in dichiarazione chiarendo che ai fini dell’apposizione del visto di conformità è necessario controllare che l’importo dei redditi indicati nella dichiarazione deve corrispondere a quello esposto nelle certificazioni (CU). È necessario verificare che i redditi e le ritenute indicati nel modello 730 corrispondano a quanto riportato nelle certificazioni relative ai redditi corrisposti nel 2019. Per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati è necessario che il sostituto d’imposta rilasci al contribuente la Certificazione Unica (CU) anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro avuto durante il 2019.
Oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall’imposta lorda
La Circolare esamina, quindi, le disposizioni relative agli oneri e alle spese per i quali è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda – elencati negli artt. 15, 16 e 16-bis del Tuir – che riguarda, però, solo una percentuale della spesa sostenuta, in relazione alla tipologia di oneri. La detrazione, inoltre, non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito. Nel caso in cui il rimborso sia inferiore alla spesa sostenuta, la detrazione è calcolata solo sulla parte non rimborsata.
Il CAF o il professionista abilitato, in presenza di oneri e spese per i quali è richiesta la detrazione dall’imposta, devono informare il contribuente sui presupposti che ne consentono la fruizione e controllare che:
– il pagamento risulti effettuato nel corso del 2019, ad eccezione di spese sostenute in anni precedenti, per le quali è prevista la rateizzazione della detrazione;
– il documento di spesa sia intestato al contribuente che espone in dichiarazione tale onere ad eccezione delle spese per le quali si può usufruire della detrazione anche se sono state sostenute nell’interesse delle persone fiscalmente a carico.
Spese sanitarie
In particolare, in relazione alle spese sanitarie, per le quali è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie per la parte che eccede euro 129,11, viene specificata la tipologia delle spese e delle prestazioni
specialistiche che danno diritto alla detrazione, ivi comprese anche le spese per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità e di cani guida, e i soggetti che ne possono beneficiare. Viene ricordato che, dal 1° gennaio 2019 non è più possibile portare in detrazione le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali.
Nella circolare vengono elencate e trattate, in particolare:
– Spese sanitarie (Rigo E1)
– Spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (rigo E1 colonna 1)
– Spese sanitarie per persone con disabilità (Rigo E3)
– Spese per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità (Rigo E4)
– Spese per acquisto cane guida (Rigo E5)
– Rateizzazione spese sanitarie (Rigo E6)
Interessi passivi per mutui
Vengono esaminate, poi, le disposizioni inerenti la detrazione dall’imposta lorda per gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione corrisposti in dipendenza di mutui, specificando la tipologia di spesa ammessa alla detrazione.
In particolare, con riferimento agli interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale, la Circolare fornisce delle specificazioni in caso di:
-acquisto da cooperative o imprese costruttrici (il contribuente può far valere il diritto alla detrazione dalla delibera di assegnazione dell’alloggio);
– estinzione e rinegoziazione del mutuo (non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto dell’abitazione e quella di stipula del mutuo se l’originario contratto di mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa);
– accollo del mutuo (in caso di accollo di un mutuo stipulato dall’impresa costruttrice, la detrazione spetta se ricorrono le condizioni previste dalle norme. In questi casi, per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo;
– acquisto di immobili oggetto di ristrutturazione (la detrazione spetta solo dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale, che comunque deve avvenire entro due anni dall’acquisto);
– acquisto di immobili locati (la detrazione spetta a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposto, a condizione che entro 3 mesi dall’acquisto l’acquirente notifichi al locatario l’intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l’anno dal rilascio dell’immobile lo stesso sia adibito ad abitazione principale);
– acquisto di immobili all’asta (l’azione esecutiva per il rilascio va attivata entro tre mesi dal decreto di trasferimento e l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dal rilascio).
Sono oggetto di esame, da parte dell’Amministrazione finanziaria, anche gli interessi relativi: ai mutui ipotecari stipulati prima del 1993 per l’acquisto di altri immobili; ai mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio; ai mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale e, infine, gli interessi relativi a prestiti o mutui agrari.
Spese di istruzione e altre tipologie di spese
La Circolare prosegue illustrando la disciplina relativa alle spese di istruzione universitarie (Rigo E8/E10, cod. 13) e non universitarie (Rigo E8/E10, cod. 12), anch’esse detraibili nella misura del 19 per cento, esaminando, anche in tal caso, la
tipologia di spesa ammessa, oltre che il limite della detraibilità e la documentazione da controllare e conservare dal contribuente. Vengono, poi, fornite indicazioni sulla tipologia di spesa ammessa alla detrazione e sui limiti di detraibilità delle spese funebri, spese per gli addetti all’assistenza personale, spese per attività sportive praticate dai ragazzi e per le spese per l’intermediazione immobiliare.
Canoni locazione studenti universitari
In relazione ai canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede, per i quali è prevista una detrazione del 19 per cento per un importo non superiore a 2.633 euro, la Circolare esamina le condizioni per poter beneficiare della detrazione, specificando che il beneficio fiscale non può essere esteso alle ipotesi del “subcontratto” e, nel caso in cui la detrazione relativa al tipo di contratto in esame ecceda l’imposta lorda, essa non può essere recuperata.
Erogazioni liberali in denaro a popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari
Vengono poi esaminate le ipotesi di spese per erogazioni liberali alle popolazioni colpite da calamità o eventi straordinari (Rigo E8/E10, cod. 20), precisando che la detrazione è calcolata su un importo non superiore a euro 2.065,83.
Erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche
Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, delle erogazioni liberali in denaro effettuate da parte delle persone fisiche in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche su un importo non superiore a euro 1.500 (Rigo E8/E10, cod. 21).
Contributi associativi alle società di mutuo soccorso
Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, dei contributi associativi versati dai soci delle società di mutuo soccorso operanti in particolari settori su un importo non superiore a euro 1.300 (Rigo E8/E10, cod. 22).
Inoltre, vengono esaminate le detrazioni per erogazioni ad associazioni di promozione sociale, quelle a favore di attività culturali ed artistiche, di enti dello spettacolo e di fondazioni operanti nel settore musicale e, inoltre, quelle a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado, di ONLUS, di partiti politici e di istituzioni religiose.
Spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico
Per quanto riguarda le spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico (Rigo E8/E10, cod. 25), viene evidenziato che, dall’imposta lorda, si detrae un importo, sempre nella stessa misura del 19 per cento, delle spese relative alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate. A tale riguardo, vengono quindi esaminate le condizioni per fruire della detrazione, i soggetti beneficiari e l’ipotesi di cumulo delle detrazioni.
La Circolare fornisce indicazioni anche per la detrazione, dall’imposta lorda, delle spese veterinarie, illustrando la tipologia di spesa ammessa e precisando che essa spetta nella misura del 19 per cento delle spese medesime, calcolata nel limite massimo di euro 387,34 con un abbattimento di euro 129,11.
Premi assicurativi
Per le spese di assicurazione, vengono illustrate le condizioni per beneficiare della detrazione e la tipologia di contratto di assicurazione, precisando, al riguardo, la necessità che vi sia la coincidenza tra contraente e assicurato, indipendentemente dalla figura del beneficiario che può essere chiunque. In particolare vengono forniti chiarimenti su premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (Rigo E8/E10, cod. 36), premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (Rigo E8/E10, cod. 38), premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (Rigo E8/E10, cod. 39).
Spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (Rigo E8/E10, cod. 40)
L’Agenzia ricorda che dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico e su un importo complessivamente non superiore a 250 euro. Tale limite massimo di spesa deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per l’abbonamento proprio e dei familiari a carico.
Premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi
Da gennaio 2018, è possibile detrarre un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate per unità immobiliari residenziali e relative pertinenze (Rigo E8/E10, cod. 43). La detrazione non spetta se la polizza è stipulata per assicurare solo la pertinenza.
Restano escluse dalla detrazione le polizze pluriennali stipulate prima del 1° gennaio 2018, almeno fino alla relativa scadenza naturale. La detrazione spetta senza limiti di importo anche per più unità immobiliari. In caso di polizze “multirischio”, la detrazione spetta limitatamente alla componente di premio relativa alle garanzie a copertura degli eventi calamitosi.
Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale L’Amministrazione finanziaria fornisce dei chiarimenti anche per la detrazione delle spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale (Rigo E14), esaminando, in particolare, i requisiti richiesti per beneficiare della detrazione dall’imposta lorda, sempre nella misura del 19 per cento, in relazione ai canoni e ai relativi oneri accessori, nonché al costo di acquisto a fronte dell’esercizio dell’opzione finale.
Oneri e spese per i quali spetta una deduzione dal reddito complessivo (Quadro E Sez. II)
Gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo sono elencati nell’art. 10 del TUIR o in altre disposizioni di legge.
Con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, viene precisato che sono deducibili dal reddito complessivo le somme versate a titolo di contributi previdenziali e assistenziali in ottemperanza a disposizioni di legge nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza. La circolare elenca, quindi, la tipologia di contributi deducibili e quelli che ne sono esclusi.
Vengono esaminate anche le disposizioni riguardanti i contributi versati ai fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (Rigo E26, cod. 6), specificando gli ambiti di intervento per i quali i contributi sono deducibili dal reddito complessivo, e l’importo massimo complessivamente deducibile, non superiore ad euro 3.615,20.
Tra gli oneri deducibili, la circolare fornisce poi chiarimenti sulle Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di alcune fondazioni e associazioni riconosciute (Rigo E26, cod. 8). In particolare sono deducibili nei limiti del 10 per cento del reddito complessivo (incluso il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, nella misura massima di euro 70.000, le liberalità a favore di:
– Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al DLGS n. 42 del 2004 (Risoluzione 17.06.2008 n. 249)
– Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate dal DPCM 12 ottobre 2016.
La Circolare, poi, si sofferma ampiamente sulla disciplina relativa alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le quali è prevista la detrazione nella misura del 36 per cento (elevato, dal 26 giugno 2012, al 50 per cento) su un importo di spesa massima di euro 96.000 a partire dal 26 giugno 2012 (precedentemente 48.000 euro). Al riguardo, vengono illustrati la tipologia dei soggetti beneficiari, la disciplina da seguire nel caso di trasferimento mortis causa, gli adempimenti e la documentazione necessaria per fruire dell’agevolazione, la cumulabilità con altre agevolazioni e la tipologia di interventi che danno diritto alla detrazione. Richiamando precedenti documenti di prassi, la guida affronta, poi, alcune casistiche particolari in merito ai soggetti beneficiari della detrazione (Circolare n. 57/E del 1998; 121/E del 1998; 13/E del 2013).
La circolare ricorda che, qualora vi siano più soggetti titolari del diritto alla detrazione, il beneficio può spettare anche a colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura nella misura in cui abbia sostenuto le spese, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato o meno ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti, invece, intestatario dei predetti documenti.
A tal fine, è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale.
Somme restituite al soggetto erogatore in periodi di imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione (Rigo E33)
La circolare tratta poi, la deduzione delle somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d’imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata. Al riguardo, viene precisato che il contribuente può scegliere, per evitare di portare in deduzione tali somme residue, di richiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto.
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche e bonus verde (Righi E41/E53, quadro E, sez. IIIA e IIIB)
Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento (elevato, dal 26 giugno 2012, al 50 per cento) delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari
residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze. La detrazione, introdotta dall’art. 1, comma 1, della legge n. 449 del 1997, è stata resa permanente dall’art. 4 del DL n. 201 del 2011 che ha previsto l’introduzione nel TUIR dell’art. 16-bis. La circolare approfondisce gli aspetti relativi ai soggetti che possono chiedere la detrazione, al trasferimento della stessa in caso di variazione della titolarità dell’immobile, gli adempimenti e la documentazione necessaria per fruire dell’agevolazione, la cumulabilità con altre agevolazioni, gli interventi agevolabili.
Sisma bonus e bonus verde
Un’attenzione particolare viene dedicata al sisma bonus e bonus verde. Come noto, per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, per gli interventi effettuati su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale e ad attività produttive, spetta una detrazione nella misura del 65 per cento da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. La detrazione spetta non solo alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, ma anche agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, alle società semplici, alle associazioni tra professionisti e ai soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
Il bonus verde è stato, invece, introdotto a partire dall’anno di imposta 2018 e consiste in una detrazione pari al 36 per cento delle spese documentate per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi, coperture a verde e giardini pensili.
Spese per arredo degli immobili
Vengono, inoltre, esaminate le detrazioni riferite alle spese per l’arredo degli immobili ristrutturati (Rigo E57 – Sez. III C) e per l’arredo degli immobili di giovani coppie (Rigo E58 – Sez. III C) e quella riferita alle spese per gli interventi finalizzati al risparmio energetico suddivise nella diverse fattispecie (Righi E61/E62, quadro E, Sez. IV).
Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
Per quanto riguarda la detrazione per canoni di locazione relativi ad alloggi adibiti ad abitazione principale, che spetta agli inquilini, in misura forfetaria, rapportata in relazione al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, la Circolare evidenzia la tipologia di contratti per i quali è ammessa la detrazione.
Prosegue poi la trattazione delle detrazioni per alloggi locati con contratti in regime convenzionale (Rigo E71, cod. 2), quella per canoni di locazione spettanti ai giovani per abitazione principale (Rigo E71, cod. 3), quella per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro (Rigo E72)
Versamenti in acconto e riporto dell’eccedenza dalla precedente dichiarazione dei redditi
La Circolare prosegue, poi, con l’esame delle disposizioni relative ai versamenti in acconto e riporto dell’eccedenza dalla precedente dichiarazione dei redditi (Quadro F), precisando che è necessario controllare che gli acconti versati nel 2019 dal dichiarante e dal coniuge, indicati nella CU 2020, nel prospetto di liquidazione o versati direttamente dal contribuente tramite modello F24, siano correttamente riportati nella dichiarazione dei redditi.
Crediti d’imposta
Vengono, infine, esaminate le disposizioni inerenti i crediti d’imposta spettanti per:
– il riacquisto della prima casa (Rigo G1);
– i canoni di locazione ad uso abitativo non percepiti, venuti a scadenza e non percepiti (Rigo G2);
– il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione (Rigo G3);
– i redditi prodotti all’estero (Rigo G4);
– gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo (Rigo G5/G6);
– l’incremento occupazionale (Rigo G7);
– le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art – bonus) (Rigo G9);
– le erogazioni liberali a sostegno della scuola (school bonus) (Rigo G10);
– negoziazione e arbitrato (Rigo G11);
– le mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali (Rigo G15-codice 1);
-APE (Rigo G15 codice 2).

Per tutti gli opportuni approfondimenti in ordine alla corretta compilazione della dichiarazione, si rinvia alla Circolare in commento, che si allega per opportuna conoscenza.

 

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