L’Inps ha fornito istruzioni in merito alle prestazioni disciplinate in favore dei lavoratori somministrati, dei liberi professionisti, dei collaboratori coordinati e continuativi e dei lavoratori stagionali.

Indennità ai liberi professionisti per il mese di maggio 2020_ art. 84, c. 2
Importo indennità: 1.000 euro, per il mese di maggio 2020.
Beneficiari: liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 19 maggio 2020.
Sono inclusi tra i destinatari i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo (di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR), iscritti alla Gestione separata, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Requisiti di accesso: comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito dello stesso bimestre del 2019. Il soggetto richiedente, nella domanda, autocertificherà il possesso di tale requisito.
Il reddito è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.
Per il periodo di fruizione dell’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Indennità ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per il mese di maggio 2020_ art. 84, c. 3
Importo indennità: 1.000 euro, per il mese di maggio 2020.
Beneficiari: lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata.
Requisiti di accesso:
• non titolarità di trattamento pensionistico diretto e non iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie;
• cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel periodo ricompreso tra il 24.2.2020 e il 19.5.2020, come risultante dalle comunicazioni obbligatorie (UNILAV).
Per il periodo di fruizione dell’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Indennità per il mese di aprile e maggio 2020 a favore dei lavoratori in somministrazione_ art. 84, c. 5 e 6
Importo indennità: 600 euro, per il mese di aprile 2020 e 1.000 euro, per il mese di maggio 2020.
Beneficiari: lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Requisiti di accesso:
• cessazione involontaria del rapporto di lavoro in somministrazione nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020, presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (come individuate nella tabella del par. 3 della Circolare in esame).
Possono fruire dell’indennità anche i lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro in somministrazione, hanno instaurato e comunque cessato alla data del 19.5.2020 un altro rapporto di lavoro subordinato.
• non titolarità di trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente, né di indennità di disoccupazione NASpI.
Per il periodo di fruizione dell’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Istruttoria richiesta: l’istruttoria è centralizzata per la verifica della presenza, nelle comunicazioni obbligatorie inviate dai datori di lavoro al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (UniSomm), dell’indicazione delle società utilizzatrici che nel periodo utile all’ammissibilità della indennità appartengono alle categorie ATECO per le quali è previsto il riconoscimento dell’indennità.
In caso di esito negativo del controllo, al lavoratore ne verrà data comunicazione per consentire l’eventuale invio della documentazione probatoria – quale il contratto o la lettera di assegnazione all’azienda utilizzatrice da cui si evinca lo svolgimento delle attività di lavoro in argomento, o in subordine, l’eventuale certificazione da parte del datore di lavoro, società di somministrazione, dello svolgimento di questa attività con la specifica del periodo e della ragione sociale dell’azienda utilizzatrice, nonché della matricola aziendale – utile alla revisione d’ufficio dell’esito.

Indennità per il mese di maggio 2020 ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali_ art. 84, c. 6
Importo indennità: 1.000 euro, per il mese di maggio 2020.
Beneficiari: lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali.
Requisiti di accesso:
• cessazione involontaria del rapporto di lavoro, con la qualifica di stagionale, nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020. Tale cessazione deve essere avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali;
• non titolarità di trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente, né di indennità di disoccupazione NASpI.

Presentazione della domanda per le prestazioni di cui all’art. 84 del D.L n. 34 del 2020

Per la presentazione delle domande, i soggetti interessati potranno avvalersi dei consueti canali telematici messi a disposizione dei cittadini e degli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS, accedendo tramite:
• PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS);
• prima parte del PIN dell’INPS, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN (cfr. il messaggio n. 1381/2020).
In alternativa, sarà possibile richiedere le indennità in argomento tramite il servizio di Contact Center integrato:
• telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa oppure al numero 06 164164 da rete mobile. Anche in tal caso si potrà comunicare all’operatore la sola prima parte del PIN.
Il rilascio del nuovo servizio verrà comunicato con apposito messaggio di prossima pubblicazione.
Le tipologie di indennità Covid-19 sono specificate nella scheda informativa “INDENNITA’ COVID-19” presente sul sito internet dell’INPS.

Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui al D.L. n. 34/2020 e altre prestazioni previdenziali.

Regime delle compatibilità
Le indennità di cui all’art. 84 del D.L. n. 34/2020 risultano:
• non cumulabili tra esse;
• non cumulabili con l’indennità a favore dei lavoratori domestici (art. 85 del D.L. n. 34 del 2020), con le indennità di cui all’art. 44 del D.L. n. 18/2020, con le indennità per i lavoratori sportivi (art. 98 del D.L. n. 34/2020) e con l’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti alla casse professionali (art. 78 del D.L. n. 34/2020).
• incompatibili con il Reddito di Emergenza;
• cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità;
• incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata, delle casse professionali nonché con l’Ape sociale;
• parzialmente cumulabili con il Reddito di Cittadinanza.
Le indennità previste per i liberi professionisti e per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono, inoltre, compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI, con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e l’indennità di disoccupazione agricola.
Le indennità introdotte in favore dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, e dei lavoratori stagionali dei predetti settori non sono compatibili con la NASpI.
Le indennità disciplinate per i liberi professionisti, per i co.co.co, per i lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, e per i lavoratori stagionali di tali settori sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro – nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla Circolare Inps n. 80 del 6.07.2020.

Rif: Circolare Inps n. 80 del 6.07.2020