Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 160 del 26 giugno 2020 è stato pubblicato il DECRETO LEGISLATIVO n. 68 del 9 giugno 2020 contenente “Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria, ai sensi dell’articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37 – Legge europea 2018″.

Il provvedimento, che abroga la legge n. 1.112 del 16 dicembre 1966, vieta l’immissione e la messa a disposizione sul mercato con i termini, anche in lingua diversa dall’italiano, «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita» «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio», sia come aggettivi sia come sostantivi, anche se inseriti con prefissi o suffissi in altre parole o in combinazione con esse, ovvero sotto i nomi generici di «cuoiame», «pellame», «pelletteria» o «pellicceria», di materiali o manufatti composti da materiali che non rispettino le corrispondenti definizioni previste dalla norma.

Tra le condotte che saranno punite sono ricomprese la mancanza di etichetta o contrassegno e l’utilizzo di etichetta o contrassegno non conforme ai requisiti richiesti, prevedendo sanzioni per chi effettivamente etichetta i prodotti (produttori/importatori) da 1.500 euro a 20.000 euro.

Ai commercianti è lasciata la sola verifica della presenza dell’etichetta e della corrispondenza delle informazioni in essa contenute con quelle indicate in fattura. In caso di violazione, il distributore sarà assoggettato ad una sanzione da 700 euro a 3.500 euro, salvo che non dimostri la rispondenza di dette indicazioni con quelle rilasciategli dal suo fornitore nel documento commerciale di accompagnamento.

Il presente decreto entra in vigore il 23 ottobre 2020 e cioè 120 (centoventi) giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.