Arrivano in Gazzetta Ufficiale le nuove norme a protezione dei consumatori che recepiscono le indicazioni europee.
Tra le disposizioni di maggior interesse per la categoria dei Pubblici Esercizi si segnalano:
l’introduzione di una nuova disciplina sugli annunci di riduzione di prezzo – applicabile a partire dal 1° luglio 2023 – che, nei limiti stabiliti, impone l’indicazione del prezzo precedente più basso applicato nei trenta giorni precedenti. La norma, tuttavia, non si applica alle campagne promozionali concernenti prodotti agricoli e alimentari deperibili;
l’introduzione di una regolamentazione in materia di recensioni volta a:
➢ includere tra le pratiche commerciali ingannevoli per omissione di informazione rilevante, la mancata informazione da parte dei professionisti che forniscono l’accesso alle recensioni di indicare se e in che modo garantiscono che tali recensioni provengono da soggetti che abbiano effettivamente acquistato il prodotto (o fruito del servizio);
➢ includere tra le pratiche commerciali in ogni caso ingannevoli (i) la mancata adozione di misure ragionevoli e proporzionate per verificare l’autenticità di recensioni presentate come inviate da
consumatori che abbiano effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto (o fruito del servizio); l’invio, anche tramite soggetti terzi, di recensioni false o falsi apprezzamenti al fine di promuovere i prodotti.

Si segnalano le seguenti disposizioni:

  • Art. 1, comma 2 – Annunci di riduzione di prezzo
    La disposizione – prevedendo l’inserimento dell’art. 17-bis al Codice del consumo – introduce una nuova disciplina delle campagne promozionali di prezzo adottabili da qualsiasi “professionista” nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale

– all’art. 2, comma 1, lettera m) del D.Lgs n. 198/2021 (circolare Fipe n. 171/2021), vale a dire “i prodotti agricoli e alimentari che per loro natura o nella fase della loro trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione. Sono altresì considerati deperibili i prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche.
– all’art. 4, comma 5 bis del D.Lgs n. 198/2021, ossia “i prodotti agricoli e alimentari a) preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
b) sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; c) prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5; d) tutti i tipi di latte”.

Occorre inoltre evidenziare che:
– per i prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni, il professionista è tenuto ad indicare il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento (art. 17-bis, comma 4, primo periodo);
– i “prezzi di lancio”, caratterizzati da successivi annunci di incremento di prezzo, non sono soggetti alla disciplina in commento (art. 17-bis, comma 4, secondo periodo);
– nel caso in cui durante una medesima campagna di vendita senza interruzioni, la riduzione di prezzo sia progressivamente aumentata (es. la percentuale di sconto passa dal 10% al 20%), il prezzo precedente da indicare è quello originario di partenza della campagna (art. 17-bis, comma 5);
– dall’ambito applicativo della disciplina sono espressamente esclusi i casi di “vendita sottocosto” di cui all’art. 15, comma 7, del D.Lgs n. 114/1998, vale a dire le vendite ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, maggiorato dell’IVA e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purchè documentati.
La violazione dell’obbligo di indicazione del prezzo precedente potrà portare alla comminazione di una sanzione pecuniaria da 516 a 3.098 euro (art. 17-bis, comma 7).
Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs, la nuova disciplina sugli annunci di riduzione di prezzo saràapplicabile a decorrere dal 1° luglio 2023 (novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento).
Nell’ambito dei lavori del tavolo tecnico sopra richiamato è stato altresì riferito che il Ministero pubblicherà delle FAQ sui principali aspetti operativi per agevolare l’applicazione della nuova normativa.