Il Ministero del lavoro è intervenuto per chiarire se debba ritenersi o meno sussistente l’obbligo, per il datore, di lavoro di procedere alla nomina preventiva del medico competente al fine del suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle situazioni in cui la valutazione medesima non abbia evidenziato l’obbligo di sorveglianza sanitaria. Ha stabilito che “la nomina del medico competente sia obbligatoria per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti (….) e che, pertanto, il medico competente collabori, se nominato, alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008”.

In particolare, da una parte, viene imposto al datore di lavoro l’obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto legislativo mentre, dall’altra, si specifica che il medico competente debba collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

Ed ancora viene rilevato dalla Commissione per gli interpelli che la valutazione dei rischi – anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro – deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

La ricognizione normativa svolta dalla Commissione porta quindi alla conclusione riportata in precedenza, in base alla quale il medico competente debba collaborare con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi qualora sia stato nominato per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria nei casi in cui essa sia per legge ritenuta obbligatoria.