Con il provvedimento in oggetto, l’Agenzia delle Entrate (AE) ha comunicato talune indicazioni in relazione alla cessione e tracciabilità dei crediti d’imposta “energetici” nel seguito riportate.
1. Estensione delle disposizioni del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 ai crediti d’imposta (energia elettrica e gas) riferiti al primo trimestre 2023
L’AE ha disposto che le indicazioni di cui al provvedimento n. 253445 del 30 giugno 2022 circa le “modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici” si applicano anche ai crediti d’imposta, di cui all’articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Si tratta, in particolare, dei seguenti crediti:
- credito d’imposta a favore delle imprese energivore (45%), in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;
- credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (45%), in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel primo trimestre 2023;
- credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (35%), dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;
- credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (45%), in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel primo trimestre 2023.
2. Cessione dei crediti d’imposta (primo trimestre 2023)
La cessione dei crediti d’imposta (energia elettrica e gas) riferiti al primo trimestre 2023 deve essere effettuata dal 5 aprile al 18 dicembre 2023.
3. Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta ceduti (primo trimestre 2023)
I cessionari utilizzano i crediti d’imposta (energia elettrica e gas) riferiti al primo trimestre 2023 esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023.
4. Ulteriore cessione dei crediti d’imposta a favore di soggetti qualificati (primo trimestre 2023)
In alternativa all’utilizzo in compensazione, l’ulteriore cessione dei crediti d’imposta (energia elettrica e gas) riferiti al primo trimestre 2023, da parte dei cessionari a favore di soggetti qualificati, deve essere comunicata all’AE entro il 18 dicembre 2023.