L’articolo 16 della Legge n. 34/2026 ha introdotto una significativa novità nel panorama normativo italiano, definendo per la prima volta il concetto di “prodotto artigianale” e riservando l’utilizzo delle denominazioni riferite all’artigianato e all’artigianalità ai prodotti realizzati da imprese iscritte all’Albo delle imprese artigiane.
Per fornire chiarimenti sull’applicazione della nuova disciplina, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato una serie di Frequently Asked Questions (FAQ),
Cosa prevedono le FAQ del Ministero
Le FAQ ministeriali chiariscono che l’obiettivo della norma è evitare che imprese o soggetti privi della qualifica di impresa artigiana possano presentare al pubblico prodotti o servizi come “artigianali”, generando possibili equivoci nei confronti dei consumatori.
Allo stesso tempo, il Ministero precisa che la disciplina non limita la commercializzazione di prodotti realmente artigianali da parte di imprese commerciali o di altri operatori economici.
Le imprese non iscritte all’Albo delle imprese artigiane possono infatti continuare a vendere prodotti realizzati da imprese artigiane e promuoverli come tali, purché venga chiaramente indicata la provenienza dei prodotti e non si crei confusione sull’identità dell’impresa che li commercializza.
Rimane inoltre consentito utilizzare espressioni che descrivono le caratteristiche qualitative o le modalità di realizzazione di un prodotto, quali “fatto a mano”, “tradizionale”, “su misura”, “sartoriale”, “realizzato con manualità” o altre formulazioni analoghe, a condizione che tali indicazioni siano veritiere e non risultino ingannevoli.
Le FAQ precisano inoltre che, qualora un prodotto incorpori componenti o semilavorati provenienti da imprese artigiane, tale circostanza può essere valorizzata nella comunicazione commerciale, senza tuttavia attribuire automaticamente la qualifica di “artigianale” all’intero prodotto.
Ambito di applicazione
Le nuove disposizioni si applicano sul territorio nazionale.
Per i prodotti destinati ai mercati esteri, il Ministero ritiene possibile utilizzare riferimenti all’artigianalità, purché la comunicazione non sia ingannevole e siano rispettate le normative vigenti nei Paesi di destinazione.
La normativa non modifica inoltre le discipline speciali già previste per particolari categorie di prodotti, come la birra artigianale o le produzioni tutelate da Indicazioni Geografiche Protette (IGP), comprese le nuove IGP dedicate ai prodotti artigianali e industriali non agroalimentari.
Le FAQ chiariscono anche che il divieto di utilizzare le denominazioni “artigianato” e “artigianale” riguarda non solo le imprese non iscritte all’Albo, ma anche i soggetti che operano al di fuori della forma d’impresa, quali titolari di partita IVA non iscritti all’Albo delle imprese artigiane e hobbisti che effettuano vendite occasionali.
Analogamente, fiere, manifestazioni ed eventi possono qualificarsi come “artigiani” soltanto quando i prodotti presentati come tali provengano effettivamente da imprese artigiane e tale provenienza sia dimostrabile.
Regime transitorio
Il Ministero ha inoltre chiarito che le scorte di magazzino e le etichette già immesse in commercio prima dell’entrata in vigore della legge potranno continuare a essere commercializzate senza incorrere nelle nuove sanzioni previste dalla disciplina.
Un’opportunità per una comunicazione commerciale trasparente
Le indicazioni fornite dal MIMIT rappresentano un importante riferimento anche per le imprese del commercio, chiamate a verificare la conformità della propria comunicazione commerciale alle nuove disposizioni.
Per gli operatori economici diventa quindi opportuno prestare particolare attenzione ai contenuti di siti internet, e-commerce, cataloghi, materiale promozionale ed etichette, verificando il corretto utilizzo delle denominazioni riferite all’artigianato.
L’obiettivo perseguito dal legislatore è quello di rafforzare la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori, riservando l’utilizzo delle qualificazioni legate all’artigianato alle imprese che possiedono formalmente tale status, senza impedire la valorizzazione delle caratteristiche qualitative, della lavorazione manuale e della tradizione produttiva dei beni, quando tali indicazioni siano veritiere e correttamente rappresentate.



