Dal 27 settembre 2026 sono applicabili le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, che modifica il Codice del Consumo e rafforza le regole contro le pratiche commerciali scorrette legate alla sostenibilitĆ ambientale.
Il provvedimento recepisce la direttiva (UE) 2024/825, la cosiddetta āEmpowering Consumers for the Green Transitionā, e interessa anche le imprese che operano nella somministrazione di alimenti e bevande quando utilizzano comunicazioni ambientali rivolte ai consumatori.
PerchƩ la norma riguarda i pubblici esercizi
Per un pubblico esercizio, la nuova disciplina incide principalmente sulle modalitĆ di comunicazione commerciale e può riguardare, ad esempio, menu, cartelli, materiale promozionale, sito internet, social network e altre comunicazioni rivolte alla clientela, quando contengono dichiarazioni relative alle caratteristiche ambientali dellāattivitĆ o dei prodotti e servizi offerti.
Il principio centrale ĆØ che le dichiarazioni di carattere ambientale devono essere corrette, verificabili e adeguatamente documentate. Il decreto legislativo interviene infatti sul Codice del Consumo introducendo nuove definizioni e ampliando lāelenco delle pratiche commerciali considerate ingannevoli, con particolare attenzione alle asserzioni ambientali generiche, non dimostrate o tali da attribuire a un prodotto, a un servizio o allāintera attivitĆ caratteristiche di sostenibilitĆ più ampie di quelle effettivamente riscontrabili.
Attenzione alle espressioni āgreenā, āecoā e āsostenibileā
Una delle principali novitĆ riguarda le asserzioni ambientali generiche.
Non ĆØ possibile utilizzare unāaffermazione ambientale generica, come ad esempio āsostenibileā, āgreenā, āecoā o formulazioni analoghe, quando lāimpresa non ĆØ in grado di dimostrare lāeccellenza delle prestazioni ambientali pertinenti allāaffermazione. In altri termini, deve essere dimostrata la conformitĆ al Regolamento Ecolabel UE (Reg. CE n. 66/2010), a un sistema equivalente conforme alla norma EN ISO 14024, oppure il raggiungimento delle migliori prestazioni ambientali previste dalle altre disposizioni applicabili del diritto dellāUnione europea.
Ć considerato inoltre ingannevole presentare come riferita allāintero prodotto o allāintera attivitĆ una caratteristica ambientale che riguarda, invece, soltanto un suo specifico aspetto. Si pensi, ad esempio, alla definizione di un servizio di asporto come āecologicoā quando lāunica caratteristica ambientale rilevante ĆØ lāutilizzo di una vaschetta realizzata con plastica riciclata.
Per un ristorante, un bar o un altro esercizio di somministrazione diventa quindi opportuno verificare con attenzione claim come:
- ālocale sostenibileā;
- āristorante greenā;
- āattivitĆ a impatto zeroā;
- ā100% ecologicoā;
- āplastic freeā;
- āzero emissioniā;
- āprodotti a basso impattoā.
Non significa che tali espressioni siano sempre vietate: il punto ĆØ la possibilitĆ di dimostrarne concretamente la fondatezza e la portata.
Stop anche ai claim sulla āneutralitĆ climaticaā basati sulla compensazione
Il D.Lgs. 30/2026 interviene anche sulle dichiarazioni secondo cui un prodotto o unāattivitĆ avrebbe un impatto neutro, ridotto o positivo in termini di emissioni di gas serra quando tale risultato viene fondato sulla sola compensazione delle emissioni.
Anche questo aspetto può assumere rilievo per i pubblici esercizi che promuovono iniziative di compensazione o utilizzano nei propri materiali pubblicitari espressioni come ācarbon neutralā, āimpatto zeroā o equivalenti.
Cosa deve verificare il titolare del pubblico esercizio
Alla luce dellāapplicazione delle nuove disposizioni, ĆØ opportuno effettuare una ricognizione delle comunicazioni rivolte ai consumatori.
In particolare, occorre verificare
- Menù e carta dei prodotti: eventuali indicazioni ambientali riferite ai prodotti o allāattivitĆ devono essere formulate in modo corretto e dimostrabile.
- Sito internet e canali social: le verifiche non devono riguardare soltanto la pubblicitĆ tradizionale: anche post, pagine web/social e materiali promozionali possono veicolare comunicazioni commerciali soggette alla disciplina.
- Cartelli e materiale promozionale: brochure, locandine, cartelli e altri strumenti utilizzati per comunicare al cliente caratteristiche ambientali dellāofferta devono essere coerenti con le nuove regole.
- Marchi ed etichette di sostenibilitĆ : particolare attenzione deve essere prestata allāutilizzo di marchi, etichette e simboli che suggeriscano caratteristiche di sostenibilitĆ ambientale. Le etichette di sostenibilitĆ devono essere basate su un sistema di certificazione oppure essere stabilite da autoritĆ pubbliche, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile. Lāutilizzo di elementi grafici, quali foglie verdi, simboli ambientali, marchi privati o loghi auto-attribuiti, qualora siano impiegati per trasmettere al consumatore unāimmagine di particolare sostenibilitĆ senza un adeguato fondamento, può assumere rilievo ai fini della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette.
- Dichiarazioni riferite allāintera attivitĆ : particolare cautela va posta quando una caratteristica ambientale relativa a un singolo prodotto, servizio o iniziativa viene utilizzata per descrivere lāintero esercizio.
Prima di utilizzare o mantenere un claim ambientale nella comunicazione con il cliente, ĆØ quindi opportuno verificare:
- a quale prodotto, servizio o attivitĆ si riferisce la dichiarazione;
- quale specifica caratteristica ambientale viene rivendicata;
- quali elementi consentono di dimostrarne la fondatezza;
- se le eventuali certificazioni o i sistemi di etichettatura utilizzati rispondono ai requisiti previsti.
Ć inoltre consigliabile raccogliere e archiviare la documentazione utile a comprovare le dichiarazioni ambientali, come schede tecniche fornite dai produttori, certificazioni e documentazione relativa alle misure o agli interventi adottati.
Alla luce delle nuove disposizioni, ĆØ quindi opportuno procedere alla revisione della comunicazione commerciale esistente, eliminando o riformulando le dichiarazioni ambientali generiche che non siano adeguatamente supportate, anche al fine di prevenire il rischio di sanzioni.



