È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2025 ed è entrata in vigore il giorno successivo la Legge 27 maggio 2025, n. 78, che converte con modifiche il decreto-legge 39/2025 in materia di assicurazione obbligatoria contro i rischi catastrofali. La norma, originariamente prevista dalla legge di bilancio 2024 (L. 213/2023), impone alle imprese di stipulare polizze per coprire danni derivanti da calamità naturali.
Scadenze per la stipula delle polizze
Il decreto convertito ha accolto la richiesta di una tempistica più adeguata, differenziando le scadenze in base alla dimensione d’impresa
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Grandi imprese: termine confermato al 31 marzo 2025, con periodo transitorio fino al 29 giugno 2025 senza penalizzazioni sull’accesso a contributi pubblici.
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Medie imprese: obbligo di stipula entro il 1° ottobre 2025.
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Micro e piccole imprese: termine fissato al 31 dicembre 2025.
Novità principali introdotte dalla legge di conversione
1. Definizione delle soglie dimensionali
La norma adotta i criteri della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea per definire micro, piccole e medie imprese, sostituendo il riferimento alla direttiva UE 2023/2775.
2. Valore dei beni da assicurare
Il valore di riferimento sarà
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Valore di ricostruzione a nuovo per gli immobili;
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Costo di rimpiazzo per i beni mobili;
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Costo di ripristino per i terreni.
3. Regime speciale per le grandi imprese
Le grandi imprese e i loro gruppi possono derogare ai limiti su scoperti e franchigie (15%) e sui premi proporzionali al rischio.
4. Controlli contro speculazioni sui premi assicurativi
Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, in collaborazione con IVASS, avrà funzioni di controllo sui contratti assicurativi, anche su segnalazione delle imprese. Inoltre, IVASS dovrà gestire un portale per comparare le polizze.
5. Immobili con abuso edilizio e sanatorie
Saranno assicurabili solo gli immobili+
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Con titolo edilizio valido (anche implicito, se risalente a epoca in cui non era obbligatorio);
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Oggetto di sanatoria o in fase di regolarizzazione.
Gli immobili non assicurabili non potranno accedere ad alcun contributo o indennizzo pubblico in caso di calamità.
6. Beni di terzi usati nell’attività d’impresa
Se un imprenditore assicura beni di terzi utilizzati per l’attività, e ne informa il proprietario, l’indennizzo spetta al proprietario ma deve essere reinvestito nel ripristino dei beni. In caso contrario, l’imprenditore ha diritto a una somma per lucro cessante, fino al 40% dell’indennizzo.
Inoltre, l’imprenditore gode di privilegio legale per il rimborso dei premi pagati e per le spese sostenute.
Le imprese sono ora chiamate a organizzarsi per tempo e valutare con attenzione le coperture da attivare, anche per non perdere l’accesso a future misure di sostegno pubblico.



