Fipe Confcommercio: conversione in legge Decreto Sicurezza

Fipe Confcommercio: conversione in legge Decreto Sicurezza

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 301 del 30 dicembre 2025 la Legge 29 dicembre 2025, n. 198, di conversione del Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.

Nel corso dell’iter parlamentare di conversione è stata introdotta una novità di particolare rilievo per le imprese del settore turistico-ricettivo e della somministrazione di alimenti e bevande, frutto di una specifica sollecitazione della Federazione, congiuntamente a Federalberghi e alla Confederazione. L’intervento normativo risponde alle esigenze operative delle imprese, puntando a rendere più compatibile l’erogazione della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro con lo svolgimento dell’attività lavorativa e d’impresa.

Il provvedimento introduce infatti il nuovo articolo 1-bis, rubricato “Termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”. La norma stabilisce che, in considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande – come definiti dall’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 – e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione e l’eventuale addestramento specifico previsti dall’articolo 37, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, devono concludersi entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro. Lo stesso termine si applica anche nei casi di somministrazione di lavoro, decorrendo dall’inizio dell’utilizzazione.

Si tratta di una deroga mirata alla disciplina generale contenuta nel Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81/2008), che impone al datore di lavoro di garantire una formazione obbligatoria contestuale all’assunzione. Con la modifica normativa, dunque, vengono ridefiniti i termini massimi per adempiere all’obbligo formativo nei settori interessati.

In concreto, la nuova disposizione consente alle imprese della ristorazione e del turismo di organizzare la formazione sulla sicurezza entro un mese dall’instaurazione del rapporto di lavoro, superando l’obbligo di svolgerla necessariamente al momento dell’assunzione. Una misura che mira a coniugare la tutela dei lavoratori con una maggiore flessibilità gestionale, particolarmente rilevante in comparti caratterizzati da stagionalità, elevata rotazione del personale e picchi di attività.

La norma rappresenta quindi un passo significativo verso una regolazione più aderente alle reali esigenze del settore, senza abbassare il livello di attenzione sui temi fondamentali della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

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