I punti chiave da conoscere sulle nuove misure di sicurezza per case vacanze, affitti brevi e strutture ricettive extralberghiere

I punti chiave da conoscere sulle nuove misure di sicurezza per case vacanze, affitti brevi e strutture ricettive extralberghiere

Introduzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN) per Affitti Turistici e Brevi

Il 3 settembre 2024, con la pubblicazione ufficiale in Gazzetta, è entrata in vigore la Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazioni brevi. Questo sistema, finalizzato a regolamentare il settore delle locazioni turistiche, introduce l’obbligo per tutte le strutture di ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN).

Tutti i titolari di strutture ricettive o immobili destinati a locazioni brevi, indipendentemente dal tipo di attività (imprenditoriale o privata), dovranno richiedere il CIN entro il 2 novembre 2024 tramite il portale del Ministero del Turismo. Per chi opera in regioni che hanno già istituito banche dati regionali, come il Piemonte, sarà necessario avere prima ottenuto il Codice Identificativo Regionale (CIR).

Il processo di ottenimento del CIN è completamente telematico e, una volta presentata la richiesta, il codice verrà assegnato automaticamente. Questo dovrà essere:

  • Esibito esternamente all’immobile, nel rispetto delle norme urbanistiche e paesaggistiche;
  • Inserito in ogni annuncio, su qualsiasi piattaforma venga pubblicato;
  • Comunicato a intermediari e portali di prenotazione, che dovranno riportarlo negli annunci.

Per ottenere il CIN, le strutture devono rispettare determinati standard di sicurezza definiti dal DL 145/2023. In particolare, ogni immobile dovrà essere dotato di dispositivi per la rilevazione di gas e monossido di carbonio e di estintori. Nel caso di attività imprenditoriali, è obbligatorio anche garantire la sicurezza degli impianti presenti nell’immobile.

Il CIN, una volta assegnato, dovrà essere esposto all’esterno della struttura e citato in tutti gli annunci pubblicitari. Il mancato rispetto di questi obblighi comporterà sanzioni significative:

  • Mancata richiesta del CIN: da 800 a 8.000 euro;
  • Mancata esposizione del CIN o mancata indicazione negli annunci: da 500 a 5.000 euro;
  • Mancata installazione dei dispositivi di sicurezza: da 600 a 6.000 euro.

Il CIN può essere richiesto direttamente dal proprietario dell’immobile o, in alternativa, da un gestore delegato, tramite la piattaforma online messa a disposizione dal Ministero del Turismo. Per procedere, è necessario inserire i dati catastali e confermare che la struttura rispetti i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Per ulteriori informazioni e per inoltrare la richiesta del CIN, è disponibile il sito ufficiale della Banca Dati Strutture Ricettive, gestito dal Ministero del Turismo.

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