Nuove reglole sugli imballaggi: cosa cambia per le imprese

Nuove reglole sugli imballaggi: cosa cambia per le imprese

Dal 12 agosto 2026 entra nella fase di applicazione il nuovo Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, noto come PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation). La nuova normativa europea introduce requisiti più stringenti su riciclabilità, materiali riciclati, riutilizzabilità, compostabilità, riduzione degli imballaggi ed etichettatura, coinvolgendo produttori, importatori e distributori.

Il nuovo Regolamento UE sugli imballaggi rappresenta un importante intervento europeo per ridurre la quantitĆ  di rifiuti prodotti e favorire un’economia maggiormente circolare. Le nuove disposizioni riguardano, in generale, gli imballaggi di qualsiasi materiale e interessano diverse fasi della filiera, dalla progettazione alla produzione, fino alla commercializzazione e al riutilizzo.

Per le imprese diventa quindi fondamentale comprendere quali siano i requisiti applicabili e, soprattutto, quale ruolo venga effettivamente ricoperto all’interno della catena di fornitura.

Quali requisiti devono rispettare gli imballaggi

Il nuovo regolamento stabilisce una serie di requisiti che interessano direttamente le caratteristiche degli imballaggi. La conformitĆ  deve essere valutata considerando innanzitutto le sostanze contenute nei materiali di imballaggio, con particolare attenzione alle sostanze che possono comportare rischi per la salute o per l’ambiente.

Un altro elemento centrale ĆØ rappresentato dalla riciclabilitĆ . Gli imballaggi dovranno essere progettati e realizzati in modo da poter essere riciclati secondo i criteri stabiliti dalla normativa europea. Il regolamento interviene inoltre sugli imballaggi in plastica, prevedendo requisiti relativi alla quantitĆ  minima di materiale riciclato che dovrĆ  essere presente in determinate categorie di prodotti.

Il PPWR considera anche l’utilizzo di materie prime a base biologica, introducendo disposizioni specifiche per favorire una maggiore sostenibilitĆ  dei materiali. A queste si aggiungono i requisiti relativi alla compostabilitĆ , che saranno applicabili alle tipologie di imballaggio per le quali il regolamento prevede questa caratteristica.

Particolare attenzione viene inoltre riservata alla riduzione al minimo degli imballaggi. Le aziende dovranno evitare soluzioni che comportino un volume o un peso superiore a quanto necessario per garantire la funzionalitĆ  del confezionamento e la protezione del prodotto.

Un ulteriore obiettivo della normativa è favorire la riutilizzabilità degli imballaggi, incentivando modelli nei quali lo stesso contenitore possa essere utilizzato più volte anziché diventare immediatamente un rifiuto.

Infine, assumono un ruolo sempre più importante le informazioni e l’etichettatura degli imballaggi, che dovranno consentire di fornire agli operatori e, quando previsto, ai consumatori le informazioni richieste dal regolamento.

Fabbricante, importatore e distributore: chi ĆØ responsabile?

Uno degli aspetti più importanti del nuovo Regolamento UE 2025/40 riguarda la distribuzione delle responsabilità tra i diversi operatori economici.

Il fabbricante ĆØ il soggetto che assume la responsabilitĆ  principale per la conformitĆ  dell’imballaggio ai requisiti previsti dal regolamento. Prima dell’immissione sul mercato dovrĆ  effettuare, direttamente o tramite soggetti terzi, la necessaria valutazione della conformitĆ , predisporre la documentazione tecnica e redigere la Dichiarazione di ConformitĆ  UE.

La responsabilitĆ  non si esaurisce con la predisposizione dei documenti. Il fabbricante deve infatti garantire che anche il processo produttivo continui a mantenere l’imballaggio conforme ai requisiti applicabili. La documentazione tecnica e la dichiarazione di conformitĆ  devono inoltre essere conservate per il periodo previsto dalla normativa: cinque anni per gli imballaggi monouso e dieci anni per quelli riutilizzabili.

Anche l’importatore ha un ruolo preciso. Prima di immettere sul mercato dell’Unione europea un imballaggio proveniente da un Paese terzo deve verificare che siano rispettati i requisiti previsti dal regolamento. Deve inoltre accertarsi che siano disponibili la documentazione tecnica e la Dichiarazione di ConformitĆ  UE predisposta dal fabbricante. La dichiarazione viene quindi redatta dal fabbricante, ma deve essere richiesta e controllata dall’importatore.

Per il distributore, gli obblighi riguardano soprattutto la verifica della conformitĆ  degli imballaggi messi a disposizione sul mercato. Particolare attenzione deve essere riservata alle informazioni e all’etichettatura, oltre alla documentazione che deve accompagnare il prodotto.

La situazione cambia, però, quando il distributore commercializza l’imballaggio con il proprio nome o marchio. In questo caso, oppure quando modifica l’imballaggio in maniera tale da incidere sulla sua conformitĆ , può assumere il ruolo di fabbricante e diventare quindi responsabile dei relativi obblighi.

La deroga prevista per le microimprese

Il regolamento prevede una specifica deroga per alcune microimprese che commissionano imballaggi personalizzati con il proprio marchio.

Per le aziende con meno di 10 dipendenti e un fatturato inferiore ai 2 milioni di euro, che affidano la realizzazione di tali imballaggi a un fornitore stabilito in Italia, la qualifica e gli obblighi di fabbricante possono essere trasferiti al fornitore stesso, secondo le condizioni previste dalla normativa.

Si tratta di una disposizione particolarmente importante per le piccole imprese che utilizzano confezioni, contenitori, scatole o altri imballaggi personalizzati e contraddistinti dal proprio brand.

Il regolamento distingue la posizione del semplice utilizzatore finale da quella degli operatori che immettono o mettono a disposizione gli imballaggi sul mercato.

L’impresa che utilizza il prodotto ricevuto senza rimetterlo a disposizione sul mercato non ĆØ, per il solo fatto di essere utilizzatore finale, destinataria di specifici obblighi in qualitĆ  di fabbricante, importatore o distributore.

La situazione ĆØ differente per le imprese che partecipano a un sistema di riutilizzo degli imballaggi. In questo caso devono essere rispettate le specifiche prescrizioni previste dal PPWR in materia di riutilizzazione, gestione e funzionamento del sistema.

Il proprio marchio può far scattare gli obblighi del fabbricante

Uno degli aspetti che le imprese dovrebbero verificare con maggiore attenzione riguarda l’utilizzo del proprio marchio sull’imballaggio.

La qualifica dell’operatore non dipende esclusivamente da chi materialmente produce il contenitore o la confezione, ma dall’attivitĆ  svolta lungo la filiera. Un’impresa che commercializza un imballaggio con il proprio nome o marchio può quindi essere considerata fabbricante e assumere i relativi obblighi.

Lo stesso principio può riguardare un importatore o un distributore che modifica l’imballaggio in maniera tale da condizionarne la conformitĆ  ai requisiti previsti dal regolamento.

Per questo motivo, le aziende dovrebbero verificare attentamente i rapporti con i propri fornitori e stabilire in modo chiaro chi sia responsabile della progettazione, della conformitĆ , della documentazione tecnica e della dichiarazione UE di conformitĆ .

Cosa cambia concretamente per le imprese dal 12 agosto 2026

L’applicazione del nuovo regolamento richiede alle imprese un’attenta verifica degli imballaggi utilizzati e commercializzati. Non si tratta soltanto di aggiornare le etichette: occorre valutare l’intero ciclo di vita dell’imballaggio e verificare la conformitĆ  dei materiali, delle caratteristiche tecniche e dei processi utilizzati.

Per le aziende sarĆ  quindi importante partire dall’analisi del proprio ruolo nella filiera, verificando se operano come fabbricanti, importatori, distributori o semplici utilizzatori. Successivamente dovranno essere individuati i requisiti applicabili ai singoli imballaggi, con particolare attenzione a riciclabilitĆ , composizione dei materiali, contenuto riciclato, riduzione del materiale utilizzato, riutilizzabilitĆ  e compostabilitĆ .

DovrĆ  inoltre essere verificata la correttezza delle informazioni riportate sull’imballaggio e dell’etichettatura, cosƬ come la disponibilitĆ  della documentazione tecnica e della Dichiarazione di ConformitĆ  UE nei casi in cui siano richieste.

Un controllo specifico dovrebbe essere effettuato anche sugli imballaggi realizzati da fornitori esterni ma venduti con il marchio dell’impresa, perchĆ© proprio questa circostanza può determinare l’attribuzione degli obblighi propri del fabbricante.

Il passaggio al nuovo sistema PPWR richiede quindi alle imprese un’attenta attivitĆ  di verifica e adeguamento, con l’obiettivo di evitare non conformitĆ  e prepararsi alle ulteriori disposizioni che entreranno progressivamente in applicazione nei prossimi anni.

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