Con l’entrata in vigore della Legge n. 177/2024, che riforma il Codice della Strada, cambiano in modo significativo le regole per chi viene sorpreso alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. Il nuovo articolo 187 del Codice della Strada non richiede più l’accertamento di uno stato di alterazione psicofisica: è sufficiente dimostrare che la guida sia avvenuta dopo l’assunzione della sostanza.
Una svolta normativa: basta l’assunzione, non serve l’alterazione
In base alla nuova formulazione, chi guida dopo aver assunto droghe o sostanze psicotrope può essere sanzionato anche se non manifesta sintomi evidenti di alterazione. Ciò rappresenta un cambiamento radicale rispetto alla normativa precedente, dove la sanzione era subordinata alla prova di un’effettiva compromissione psicofisica.
Tuttavia, la nuova legge introduce un requisito cruciale: la correlazione temporale tra l’assunzione della sostanza e l’atto della guida. In altre parole, deve essere dimostrato che la sostanza era ancora attiva nell’organismo nel momento in cui il soggetto era alla guida.
Le nuove direttive operative dei Ministeri dell’Interno e della Salute
Per garantire uniformità nelle procedure di accertamento, i Ministeri dell’Interno e della Salute hanno emanato due direttive operative. Le analisi valide ai fini della responsabilità penale sono solo quelle effettuate su:
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Campioni ematici
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Fluido orale (saliva)
Non sono più sufficienti le analisi urinarie, le quali possono tutt’al più costituire indizio per la valutazione dei requisiti psicofisici necessari al mantenimento della patente (artt. 119 e 128 C.d.S.).
Assenza di soglie minime: basta una traccia per la punibilitÃ
Un altro elemento di rilievo è che non sono previste soglie minime di tolleranza: la semplice presenza di tracce di droga o sostanze psicotrope nei campioni biologici è sufficiente per configurare il reato.
Implicazioni anche per l’alcol e le aggravanti penali
Le direttive si estendono anche agli accertamenti previsti dagli articoli 186 (guida sotto l’influenza dell’alcol), 186 bis (per neopatentati e professionisti), e agli articoli del Codice Penale relativi a omicidio e lesioni stradali (589 bis e 590 bis).



