Produzione ed etichettatura biologica D.Lgs 148 del 2023 (rafforzati i sistemi di controllo per produzione, commercializzazione ed importazione)

Produzione ed etichettatura biologica D.Lgs 148 del 2023 (rafforzati i sistemi di controllo per produzione, commercializzazione ed importazione)

Il d.lgs. n. 148 del 6 ottobre “revisiona, aggiorna e rafforza il sistema dei controlli in materia di produzione, commercializzazione, importazione e certificazione dei prodotti biologici e il sistema sanzionatorio sulla produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico, adotta misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati” e abroga il d.lgs. n. 20/2018 “che disciplinava la precedente normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica”.

Il provvedimento in esame revisiona, aggiorna e rafforza il sistema dei controlli in materia di produzione, commercializzazione, importazione e certificazione dei prodotti biologici e il sistema sanzionatorio sulla produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico, adotta misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati e, inoltre, abroga il decreto legislativo n. 20 del 2018 che disciplinava la precedente normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica.

In breve sintesi alcune delle disposizioni previste dal provvedimento.

L’articolo 1 riporta le finalità (adeguamento alla normativa europea per garantirne l’applicazione) e l’ambito di applicazione dell’atto, che disciplina il sistema di controlli e certificazione, il sistema di tracciabilità dei prodotti biologici, nonché il sistema sanzionatorio e fornisce le indicazioni necessarie per procedere alla designazione del laboratorio nazionale di riferimento e dei laboratori ufficiali per l’effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio.

L’articolo 2 elenca le definizioni, introducendo quelle di “verifica di conformità”, “sigillo elettronico” e “autorizzazione”.

Gli articoli da 3 a 16 disciplinano il sistema dei controlli ufficiali e delle altre attività di controllo, in particolare il Ministero dell’agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) viene indicato quale autorità competente responsabile dell’organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della produzione biologica.

compiti di controllo sono delegati dal Ministero esclusivamente ad uno o più organismi di controllo (definiti organismi delegati nella normativa europea), mediante il rilascio di un’autorizzazione (articoli 28 e seguenti del regolamento (UE) 2017/625 e articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848). I controlli in materia di immissione in libera pratica dei prodotti biologici importati sono affidati dal MASAF

L’articolo 9 del decreto legislativo in esame, prevede che,  in caso di accertata condizione di non conformità a carico degli operatori, l’organismo di controllo debba adottare una serie di misure tra cui:  il divieto alla commercializzazione di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica, la sospensione o il ritiro del certificato, nonché l’imposizione di un obbligo di informazione nei confronti dei clienti; inoltre con decreto ministeriale verrà predisposto un elenco di misure che gli organismi di controllo dovranno applicare agli operatori in caso di sospetta o accertata non conformità.

L’articolo 22 individua alcune sanzioni a carico degli organismi di controllo, che sono:

  • comprese da 8.000 euro a 24.000 euro per le fattispecie relative alla violazione dei principi di trasparenza e imparzialità;
  • comprese da 3.000 euro a 9.000 euro per le fattispecie inerenti sostanzialmente a difetti di comunicazione;
  • individuate in un unica sanzione pecuniaria pari a 10.000 euro nel caso in cui l’organismo di controllo impedisca l’accesso agli uffici o ometta le informazioni.                                                            In particolare, l’articolo 23, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria:   non inferiore a 5.000 euro, né superiore a 100.000 euro per  chiunque utilizza, senza essere assoggettato al sistema di controllo, sulla confezione o sull’imballaggio, nei marchi commerciali, nella denominazione o ragione sociale, nell’informazione ai consumatori, anche tramite internet o sui documenti di accompagnamento, indicazioni, termini o simboli che possono indurre in errore il consumatore sulla conformità del prodotto o dei suoi ingredienti alle prescrizioni del Reg. (UE) 2018/848, senza essere assoggettato al sistema di controllo;

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