Pubblicate in Gazzetta le nuove norme a protezione dei consumatori che recepiscono le indicazioni europee.

Pubblicate in Gazzetta le nuove norme a protezione dei consumatori che recepiscono le indicazioni europee.

Arrivano in Gazzetta Ufficiale le nuove norme a protezione dei consumatori che recepiscono le indicazioni europee.
Tra le disposizioni di maggior interesse per la categoria dei Pubblici Esercizi si segnalano:
• l’introduzione di una nuova disciplina sugli annunci di riduzione di prezzo – applicabile a partire dal 1° luglio 2023 – che, nei limiti stabiliti, impone l’indicazione del prezzo precedente più basso applicato nei trenta giorni precedenti. La norma, tuttavia, non si applica alle campagne promozionali concernenti prodotti agricoli e alimentari deperibili;
• l’introduzione di una regolamentazione in materia di recensioni volta a:
āž¢ includere tra le pratiche commerciali ingannevoli per omissione di informazione rilevante, la mancata informazione da parte dei professionisti che forniscono l’accesso alle recensioni di indicare se e in che modo garantiscono che tali recensioni provengono da soggetti che abbiano effettivamente acquistato il prodotto (o fruito del servizio);
āž¢ includere tra le pratiche commerciali in ogni caso ingannevoli (i) la mancata adozione di misure ragionevoli e proporzionate per verificare l’autenticitĆ  di recensioni presentate come inviate da
consumatori che abbiano effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto (o fruito del servizio); l’invio, anche tramite soggetti terzi, di recensioni false o falsi apprezzamenti al fine di promuovere i prodotti.

Si segnalano le seguenti disposizioni:

  • Art. 1, comma 2 – Annunci di riduzione di prezzo
    La disposizione – prevedendo l’inserimento dell’art. 17-bis al Codice del consumo – introduce una nuova disciplina delle campagne promozionali di prezzo adottabili da qualsiasi ā€œprofessionistaā€ nell’esercizio della propria attivitĆ  imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale

– all’art. 2, comma 1, lettera m) del D.Lgs n. 198/2021 (circolare Fipe n. 171/2021), vale a dire ā€œi prodotti agricoli e alimentari che per loro natura o nella fase della loro trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione. Sono altresƬ considerati deperibili i prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche.
– all’art. 4, comma 5 bis del D.Lgs n. 198/2021, ossia ā€œi prodotti agricoli e alimentari a) preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
b) sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilitĆ  degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; c) prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5; d) tutti i tipi di latteā€.

Occorre inoltre evidenziare che:
– per i prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni, il professionista ĆØ tenuto ad indicare il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento (art. 17-bis, comma 4, primo periodo);
– i ā€œprezzi di lancioā€, caratterizzati da successivi annunci di incremento di prezzo, non sono soggetti alla disciplina in commento (art. 17-bis, comma 4, secondo periodo);
– nel caso in cui durante una medesima campagna di vendita senza interruzioni, la riduzione di prezzo sia progressivamente aumentata (es. la percentuale di sconto passa dal 10% al 20%), il prezzo precedente da indicare ĆØ quello originario di partenza della campagna (art. 17-bis, comma 5);
– dall’ambito applicativo della disciplina sono espressamente esclusi i casi di ā€œvendita sottocostoā€ di cui all’art. 15, comma 7, del D.Lgs n. 114/1998, vale a dire le vendite ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, maggiorato dell’IVA e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purchĆØ documentati.
La violazione dell’obbligo di indicazione del prezzo precedente potrĆ  portare alla comminazione di una sanzione pecuniaria da 516 a 3.098 euro (art. 17-bis, comma 7).
Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs, la nuova disciplina sugli annunci di riduzione di prezzo sarĆ applicabile a decorrere dal 1° luglio 2023 (novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento).
Nell’ambito dei lavori del tavolo tecnico sopra richiamato ĆØ stato altresƬ riferito che il Ministero pubblicherĆ  delle FAQ sui principali aspetti operativi per agevolare l’applicazione della nuova normativa.

 

 

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