Smat working: dal 7 aprile nuove regole e sanzioni per le aziende

Smat working: dal 7 aprile nuove regole e sanzioni per le aziende

A partire dal 7 aprile 2026 entrano in vigore importanti novità in materia di lavoro agile, introdotte dalla Legge 11 marzo 2026 n. 34 (Ddl PMI). Le nuove disposizioni non modificano l’impianto dello smart working, ormai consolidato nelle organizzazioni aziendali, ma ne rafforzano in modo significativo gli obblighi, in particolare sul fronte della salute e sicurezza dei lavoratori.

Questo aggiornamento si inserisce nel solco delle precedenti comunicazioni già diffuse sul tema e pone oggi l’attenzione su un aspetto fondamentale: l’informativa sui rischi non può più essere considerata un semplice adempimento formale, ma assume un valore sostanziale e vincolante per il datore di lavoro.

Informativa sui rischi: obbligo rafforzato

La normativa ribadisce l’obbligo, già previsto dalla legislazione vigente, per il datore di lavoro di fornire un’informativa scritta almeno una volta all’anno. Tale comunicazione deve essere trasmessa sia ai lavoratori in smart working sia al RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).

Il contenuto dell’informativa deve essere completo e dettagliato, includendo:

  • i rischi generali e specifici legati al lavoro agile;
  • l’utilizzo di dispositivi elettronici;
  • le problematiche ergonomiche e posturali;
  • l’affaticamento visivo;
  • lo stress lavoro-correlato;
  • le condizioni di salubrità e idoneità degli ambienti di lavoro.

Sanzioni: una novità rilevante

L’elemento più innovativo introdotto dalla nuova legge riguarda l’introduzione di un regime sanzionatorio esplicito. In caso di mancata consegna o aggiornamento dell’informativa, il datore di lavoro potrà essere soggetto a responsabilità dirette, con sanzioni che prevedono:

  • l’arresto da due a quattro mesi, oppure
  • un’ammenda fino a circa 7.500 euro.

Si tratta di un passaggio importante, che sottolinea la centralità della prevenzione anche nei contesti di lavoro “diffuso”.

Responsabilità e ruolo del lavoratore

La normativa conferma che la responsabilità in materia di sicurezza resta in capo al datore di lavoro, anche quando l’attività viene svolta al di fuori dei locali aziendali. Allo stesso tempo, viene promosso un approccio più partecipativo: il lavoratore è chiamato a gestire attivamente i rischi, sulla base delle informazioni ricevute.

Smart working sempre più strutturale

Il provvedimento si colloca in un contesto in cui il lavoro agile è diventato una modalità organizzativa stabile, coinvolgendo milioni di lavoratori in Italia. L’obiettivo è rafforzare la tutela della salute e sicurezza anche in situazioni dove il controllo diretto dell’azienda risulta più limitato.

Accordi individuali e DVR

Si ricorda che l’attivazione dello smart working deve sempre essere disciplinata da accordi individuali tra azienda e lavoratore. Inoltre, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale deve includere uno specifico paragrafo dedicato ai rischi connessi al lavoro agile.

Post Correlati

campagna federottica
Ottobre Mese della Vista 2026: controlli gratuiti nei centri ottici
corso
Corso agente immobiliare a Savona: al via il percorso per l’abilitazione professionale
vetrofania_page-0001
Luminarie Savona 2026: il Natale illumina il commercio della città.
turismo
Il turismo è un’industria? No, è impresa…

LIGURIA UNIVERSITY

Liguria University

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.
Nome(Obbligatorio)
Email(Obbligatorio)
Facci sapere di cosa hai bisogno e ti ricontatteremo al più presto.