1.Adeguata informazione da adottare in multilingue, è sufficiente in lingua inglese?

Ai sensi delle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’Allegato 17 del DPCM, ed espressamente recepite anche dalla Regione Liguria con Ordinanza n. 30 del 17 maggio 2020, gli esercizi hanno l’obbligo di predisporre un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione per i clienti, comprensibile anche per quelli di altra nazionalità.  A tal proposito, si ritiene sufficiente una cartellonistica che riporti le indicazioni in lingua inglese, oltreché in italiano.

2.Registro presenze per 14 gg: quali dati personali trattenere ? La privacy va fatta firmare ?

Come imposto dalle Linee guida sopra citate, occorre, nei soli esercizi che dispongano di posti a sedere, “privilegiare l’accesso tramite prenotazione, mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti, all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere”. Pertanto, nel caso di prenotazione (che dunque non è obbligatoria) è necessario mantenere l’elenco delle prenotazioni per il periodo sopra indicato. Venendo nello specifico a quanto richiesto, in caso di prenotazioni, di norma, l’esercente dovrebbe raccogliere solo i dati indispensabili finalizzati alla prenotazione del tavolo. E’ bene, infatti, considerare che la raccolta di informazioni non strettamente necessarie al perseguimento delle finalità per cui si raccolgono i dati è contraria al principio di minimizzazione, di cui all’art. 5 del GDPR. Si ritiene quindi che, anche per evitare che l’imprenditore debba adottare ulteriori misure per garantire i dati tutelati da privacy, se la raccolta dei dati è finalizzata alla mera prenotazione del tavolo, sia sufficiente, ad esempio, un numero di cellulare associato anche solo ad uno pseudonimo, fermo restando che sarà necessaria un’informativa, che potrà essere conservata, come di consueto, nel ristorante o riportata sul sito web dello stesso. Come noto, l’informativa costituisce, infatti, il presupposto di legittimità per la raccolta dei dati e non dovrebbe essere possibile per il cliente conferirli se non dopo averla letta;

3.Distanziamento sociale: quali sono le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento sociale di 1 metro? Il nucleo familiare rientra?

Sempre ai sensi delle linee guida di cui sopra, è previsto che sia necessario disporre i tavoli “in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazioni tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplets”. Stando al tenore letterale di tale disposizione, pertanto, è necessario adottare ogni accorgimento che consenta di mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro tra i clienti, ad eccezione dei casi in cui gli avventori dichiarino (non necessariamente per iscritto) di essere conviventi (assumendosene la responsabilità), salvo diversa disposizione a livello locale. In questa prima fase, ed in attesa di ulteriori chiarimenti da parte delle Autorità competenti, sarebbe opportuno propendere per un principio di cautela e, dunque, escludere interpretazioni estensive;

4.Il personale addetto alla manipolazione degli alimenti deve indossare solo la mascherina come il personale di servizio oppure anche i guanti in nitrile?

Le linee guida sopra indicate non prescrivono, per il personale addetto alla manipolazione (né tanto meno per quello di sala), il necessario utilizzo di guanti in nitrile.