Con il nuovo chiarimento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro cambia la gestione della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza per i lavoratori neoassunti. Confermato l’obbligo di avviare la formazione al momento dell’assunzione, con una specifica deroga per le imprese turistico-ricettive e i pubblici esercizi.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 2377 del 27 ottobre 2026, ha fornito nuove indicazioni operative al personale ispettivo in merito ai tempi di svolgimento della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza per i lavoratori neoassunti.
Il documento, che recepisce il parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro, aggiorna le precedenti indicazioni della circolare INL n. 3/2021 e chiarisce l’applicazione della deroga introdotta per il settore turistico e per i pubblici esercizi.
Formazione obbligatoria: non sono più previsti 60 giorni dall’assunzione
Il riferimento normativo è l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 81/2008, che prevede che la formazione dei lavoratori venga effettuata al momento della costituzione del rapporto di lavoro o, in caso di somministrazione, all’inizio dell’utilizzazione.
Con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR) è venuta meno la precedente possibilità, prevista in via transitoria dall’Accordo del 21 dicembre 2011, di completare il percorso formativo entro 60 giorni dall’assunzione.
Di conseguenza, la formazione deve essere avviata al momento dell’assunzione e non può essere rinviata facendo riferimento al precedente termine di 60 giorni.
La deroga dei 30 giorni per turismo e pubblici esercizi
Una specifica eccezione è stata introdotta dall’art. 1-bis del D.L. n. 159/2025, convertito dalla Legge n. 198/2025.
La disposizione riguarda:
- gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande individuati dall’art. 5 della Legge n. 287/1991;
- le imprese turistico-ricettive.
Per queste attività, in considerazione delle caratteristiche del settore e delle particolari modalità di svolgimento del servizio, la formazione e l’eventuale addestramento specifico devono essere completati entro 30 giorni dall’assunzione o dall’inizio dell’utilizzazione del lavoratore.
È importante precisare che la deroga riguarda esclusivamente il termine di conclusione del percorso formativo: la formazione deve comunque essere avviata tempestivamente.
Resta inoltre fermo l’obbligo di fornire al lavoratore un’adeguata informazione sui rischi e sulle procedure di sicurezza prima dell’adibizione alla mansione, come previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 81/2008.
Quali attività rientrano nella deroga?
Tra le attività interessate dalla disposizione rientrano:
- ristoranti e trattorie: somministrazione di pasti e bevande
- bar e caffetterie: somministrazione di bevande, prodotti di pasticceria e gastronomia
- pizzerie, tavole calde e birrerie: esercizi di ristorazione e somministrazione
- gelaterie e pasticcerie: attività di somministrazione di prodotti dolciari e alimentari
- stabilimenti balneari: quando rientranti nelle tipologie di esercizi individuate dalla normativa
- alberghi, strutture ricettive e altre imprese turistico-ricettive
La deroga si applica esclusivamente ai lavoratori impiegati nei settori espressamente individuati dalla norma. Per tutte le altre imprese rimane valida la regola generale della formazione al momento dell’assunzione.
Cosa verificano gli ispettori?
La nota INL fornisce indicazioni anche sulle verifiche effettuate durante le attività ispettive.
Nel caso in cui un controllo avvenga entro i primi 30 giorni dall’assunzione di un lavoratore impiegato in un settore che beneficia della deroga, il datore di lavoro potrebbe non essere ancora in possesso degli attestati di formazione.
In questa situazione sarà necessario dimostrare di aver già avviato le attività organizzative e preparatorie del percorso formativo.
A titolo esemplificativo, potranno essere richiesti:
- comunicazioni con il soggetto formatore per la prenotazione dei corsi;
- richieste di collaborazione agli organismi paritetici;
- comunicazioni con i docenti incaricati della formazione;
- comunicazioni con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) relative all’organizzazione dei corsi.
È quindi fondamentale conservare la documentazione, preferibilmente con data certa, che dimostri l’avvio delle procedure organizzative.
In assenza degli attestati o di documentazione idonea a dimostrare l’avvio della formazione, gli ispettori potranno procedere con la contestazione della violazione e l’emissione della relativa prescrizione.
Come ottenere la revoca della sospensione dell’attività?
In caso di sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008, la revoca è subordinata alla regolarizzazione delle violazioni riscontrate, sia sotto il profilo contrattuale sia in materia di salute e sicurezza.
Tra gli adempimenti richiesti rientrano la formazione, l’informazione e, ove prevista, la sorveglianza sanitaria.
Le nuove indicazioni chiariscono che, ai fini della revoca, è necessario dimostrare di aver programmato i corsi per la conclusione nel più breve tempo possibile e, per i settori in deroga, comunque entro 30 giorni dall’assunzione.
La documentazione relativa alla prenotazione dei corsi costituisce quindi un elemento importante ai fini della dimostrazione degli adempimenti organizzativi effettuati.
Confcommercio Academy: formazione e supporto alle imprese
Alla luce dei nuovi chiarimenti normativi, è ancora più importante per le imprese programmare tempestivamente la formazione obbligatoria dei propri dipendenti, evitando ritardi e situazioni di irregolarità.
Confcommercio Academy mette a disposizione delle aziende un’offerta formativa dedicata alla salute e alla sicurezza sul lavoro, con percorsi rivolti a lavoratori, datori di lavoro e figure aziendali incaricate della gestione della sicurezza.
Tra i corsi disponibili
- Formazione generale e specifica dei lavoratori;
- Formazione e aggiornamento per Preposti;
- Formazione per RLS;
- Formazione per Datori di Lavoro e RSPP;
- Corsi di Primo Soccorso;
- Corsi Antincendio;
- Formazione per addetti alla conduzione di carrelli elevatori;
- Altri percorsi obbligatori e relativi aggiornamenti.
Le aziende possono rivolgersi a Confcommercio Academy per ricevere informazioni sui percorsi formativi, verificare le proprie esigenze e programmare la formazione dei neoassunti e degli altri lavoratori.
Per informazioni e iscrizioni:
Confcommercio Academy – Savona asfoter@confcommercio.savona.it – 019 833131



