Stop fino alla fine dell’anno dell’invio di nuove cartelle esattoriali. Il governo ha approvato il decreto che sospende fino al 31 dicembre 2020 la ripartenza della riscossione che sarebbe dovuta scattare il 19 ottobre, dopo la scadenza della moratoria lo scorso 15 ottobre, con l’invio di 9 milioni di cartelle. Con il provvedimento quindi si bloccherà fino al 2021 anche la ripresa delle attività di notifica.

Cartelle esattoriali e pignoramenti, le novità del decreto

Il nuovo decreto sospende ulteriormente i versamenti delle cartelle che sono già arrivate ai destinatari e blocca ancora una volta gli atti pronti a essere spediti con il riavvio dell’attività di riscossione. Stop anche agli avvisi esecutivi.
Vengono ulteriormente allentate le maglie delle rateizzazioni: passa infatti da 5 a 10 il numero delle rate mancanti, anche non consecutive, dopo le quali viene negata la dilazione dei versamenti.
Per consentire uno smaltimento graduale delle cartelle di pagamento che si sono già accumulate, alle quali si aggiungeranno quelle dei ruoli che gli enti consegneranno fino al termine della sospensione, l’agente riscossore avrà poi un anno di tempo in più sia per notificare le cartelle sospese che per comunicare l’inesigibilità agli enti creditori.

Attenzione alle scadenze della Rottamazione Ter

Il Decreto Legge n. 34/2020 (cosiddetto “Decreto Rilancio”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 – Suppl. Ordinario n. 25, recante ”Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, è intervenuto sulla disciplina della “Rottamazione-ter” per consentire una maggiore flessibilità nei pagamenti delle rate in scadenza nel 2020.

In particolare, per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, l’art. 154 lettera c) del citato decreto, prevede che il mancatoinsufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l’integrale versamento delle stesse entro il 10 dicembre 2020.

Per il pagamento entro questo termine “ultimo” di scadenza, non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

In caso di versamento effettuato oltre il termine di scadenza del 10 dicembre 2020, la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.

Per effettuare il pagamento puoi utilizzare i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già in tuo possesso anche se effettuerai il versamento in date differenti rispetto alle scadenze del piano dei pagamenti.

Se hai presentato la domanda entro il 30 aprile

Entro il 30 giugno 2019 Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato al contribuente la risposta alla dichiarazione di adesione alla “rottamazione-ter”.
La prima rata e la seconda (entrambe pari al 10% dell’importo dovuto) sono scadute il 30 novembre, termine slittato a lunedì 2 dicembre perché coincidente con la giornata festiva del sabato.
Le rate successive scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno.

Per il pagamento si dovranno utilizzare i bollettini allegati alla “Comunicazione delle somme dovute”.
Nel caso in cui il piano sia ripartito in più di dieci rate, il contribuente ha ricevuto i primi 10 bollettini (allegati alla Comunicazione) per il pagamento.

Prima della scadenza dell’undicesima rata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà gli ulteriori bollettini da utilizzare per i pagamenti successivi.

Se hai bisogno di ottenere una copia della “Comunicazione delle somme dovute” vai alla sezione dedicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate

Se sei rientrato automaticamente nella “rottamazione-ter”

Entro il 30 giugno 2019 Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato al contribuente un piano di dilazione ripartendo il debito residuo del precedente piano concesso ai sensi del DL 148/2017 (c.d. “rottamazione-bis”) in 10 rate di pari importo.
La prima rata e la seconda sono scadute il 30 novembre, termine slittato a lunedì 2 dicembre perché coincidente con la giornata festiva del sabato.
Le restanti rate scadono il 31 luglio e il 30 novembre degli anni successivi a decorrere dal 2020.

Per il pagamento si dovranno utilizzare i bollettini allegati alla “Comunicazione delle somme dovute”.

Se hai bisogno di ottenere una copia della “Comunicazione delle somme dovute” vai alla sezione dedicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate

Se hai presentato la domanda entro il 31 luglio

Entro il 31 ottobre 2019 Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato al contribuente la risposta alla dichiarazione di adesione alla “rottamazione-ter”.
A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito è estinto in un’unica soluzione (con scadenza di pagamento al 30 novembre 2019, slittata al 2 dicembre), oppure con un piano di dilazione che prevede:

  • fino a un massimo di 17 rate consecutive (5 anni) così suddivise: la prima rata, scaduta il 30 novembre 2019 (2 dicembre), è pari al 20% delle somme complessivamente dovute. Le restanti 16, di pari importo, sono da versare in quattro rate annuali con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
  • fino a un massimo di 9 rate consecutive di pari importo (3 anni), nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la “rottamazione-bis”, ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018. La prima rata del nuovo piano è scaduta il 30 novembre 2019 (2 dicembre), le restanti otto scadono il 28 febbraio, il 31 maggio31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Se hai bisogno di ottenere una copia della “Comunicazione delle somme dovute”  vai alla sezione dedicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate

Avvertenze

In caso di ritardato o mancato pagamento di una rata la misura agevolativa non si perfezionerà. Qualsiasi versamento effettuato oltre i termini di scadenza della rata, sarà considerato a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute

Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della “rottamazione-ter” per i quali il piano dei pagamenti risulta in regola:

  1. NON darà seguito alle procedure esecutive già avviate, salvo che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  2. NON avvierà nuove procedure cautelari o esecutive, mentre resteranno attivi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda.

La legge prevede inoltre che vengano sospesi:

  • i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
  • gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Attenzione

I soggetti decaduti dalla “Rottamazione-ter” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL 34/2020), possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (la dilazione del pagamento ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973).

Se vuoi chiedere una “rateizzazione” vai alla sezione dedicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate