Il DPCM 24 ottobre 2020 determina, da oggi  fino al 24 novembre p.v., le seguenti limitazioni di rilievo:

  • le attività dei servizi di ristorazione sono consentite dalle 5.00 sino alle ore 18.00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo (fatta eccezione per le persone conviventi). Dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta sempre consentita (quindi senza limitazioni orarie) la consegna a domicilio, e, fino alle 24.00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  • restano aperti senza limiti di orario gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presso ospedali, aeroporti e quelli presso le aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade;
  • sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;
  • divieto di svolgimento di feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, senza alcuna eccezione;
  • sono vietate le sagre e le fiere di qualunque genere e altri analoghi eventi;
  • sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. Cerimonie pubbliche si svolgono in assenza di pubblico ed è fortemente raccomandato che le riunioni private siano realizzate in modalità a distanza;
  • nei locali pubblici, aperti al pubblico e negli esercizi commerciali, vi è l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse nello stesso;
  • è confermato l’obbligo di portare sempre con sé la mascherina e di indossarla nei luoghi chiusi e in tutti i luoghi all’aperto in cui non sia possibile garantire l’”isolamento” rispetto a persone non conviventi;
  • permane la possibilità di disporre, dopo le 21.00, la chiusura al pubblico di vie o piazze nei centri urbani ove si possono creare assembramenti, consentendo l’accesso solo agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/25/20A05861/SG