Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva UE 2019/2161  c.d. “Direttiva Omnibus” sulle nuove disposizioni normative per rafforzare la tutela dei consumatori nel caso di clausole vessatorie, pratiche commerciali scorrette, concorrenza sleale o comunicazioni commerciali non veritiere.

Tali disposizioni operano una revisione dell’impianto sanzionatorio al fine di garantire la massima armonizzazione a livello europeo nella tutela dei consumatori, adeguando altresì le previsioni normative alle evoluzioni soprattutto dei modelli di business e delle transazioni on-line.

LA DIRETTIVA «OMNIBUS» riguarda:
• gli annunci di RIDUZIONE DEI PREZZI (sconti);
• le «PRATICHE COMMERCIALI SLEALI»;
• l’adeguamento per E-COMMERCE (Recensioni
online – Trasparenza nei risultati di ricerca sulle
piattaforme di vendita online);
• il rafforzamento delle SANZIONI soprattutto per grandi aziende e sui comportamenti ingannevoli che possono interessare la tutela di salute,
sicurezza e minori;
• le CLAUSOLE VESSATORIE.

Il nuovo Codice del Consumo introduce però una sanzione per i venditori che applicano espressamente clausole vessatorie ai danni dei consumatori, prevedendo un’ammenda massima
del 4% del fatturato annuo realizzato in Italia ovvero negli Stati membri della UE interessati dalla relativa violazione.

CLAUSOLE VESSATORIE
Già nell’attuale disciplina contrattuale tutte le clausole vessatorie presenti nella contrattualistica online vengono considerate nulle. Il nuovo Codice del Consumo introduce però una
sanzione per i venditori che applicano espressamente clausole vessatorie ai danni dei consumatori, prevedendo un’ammenda massima del 4% del fatturato annuo realizzato in Italia
ovvero negli Stati membri della UE interessati dalla relativa violazione.

SANZIONI

Per quanto riguarda le violazioni di cui al nuovo art. 17 bis sull’annuncio di riduzione del prezzo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria (da € 516,00 a € 3.098,00.
Eventuali azioni ingannevoli intraprese nell’ambito di campagne promozionali, pur non rilevando di per sé quali annunci di riduzione di prezzo ai sensi dell’art. 17 bis, potrebbero essere
assoggettate alla normativa in materia di «Pratiche commerciali sleali» (di cui al titolo III del Codice del consumo (D.lgs 206/2005)

Forniremo maggiori approfondimenti non appena sarà pubblicato il decreto